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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il Credito fondiario sardo, societa' per azioni con sede in Roma,
e' autorizzato ad esercitare il credito fondiario, in conformita'
alle disposizioni vigenti in materia, in tutto il territorio della
Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 maggio 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE