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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le norme di cui al sesto comma dell'art. 2 e agli articoli 8, 10 e
25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n.
162, si applicano un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare "come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 maggio 1966
SARAGAT
MORO - RESTIVO - MARIOTTI
- ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE