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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
1963, n. 930, alla fine del primo comma e' aggiunto il seguente
periodo: "Nelle Regioni a Statuto autonomo, il parere dovra' essere
espresso dagli organi competenti della Regione interessata".