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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I prezzi indicativi, quelli di intervento ed i prezzi di entrata
dei prodotti di cui al regolamento della Comunita' economica europea
del 4 aprile 1962, n. 19, sono determinati, per ciascuna campagna di
commercializzazione, dal Comitato interministeriale dei prezzi su,
proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in base ai
criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario ed alle
deliberazioni del Consiglio dei Ministri della Comunita'.