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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16
settembre 1960, n. 1016, gia' prorogato con leggi 25 gennaio 1962, n.
21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21 febbraio 1963, n. 264 e 23 marzo
1964, n. 153, e' ulteriormente prorogato, con effetto dal 10 gennaio
1966, al 31 dicembre 1967.