Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1965 le misure degli assegni familiari
dei giornalisti professionisti, aventi rapporto d'impiego con aziende
editoriali, indicate nella tabella C) allegata al testo unico delle
norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17
ottobre 1961, n. 1038, sono cosi' stabilite:
per ciascun figlio lire 6.500 mensili;
per il coniuge lire 4.654 mensili;
per ciascun ascendente lire 2.678 mensili.