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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 1966.
n. 129, concernente la proroga, con modifiche, delle disposizioni
straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e
dei lavoratori disoccupati, nonche' la proroga dei massimali per i
contributi relativi agli assegni familiari, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Agli operai ammessi all'integrazione ai sensi delle disposizioni
precedenti spetta, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia
professionale, l'assistenza secondo le modalita' delle norme vigenti.
Ai fini della determinazione delle prestazioni economiche si deve
fare riferimento alla durata oraria normale della settimana
lavorativa in uso nell'azienda antecedentemente al periodo di
contrazione dell'orario settimanale".
All'articolo 5, terzo comma, sono sostituite le parole:
"180 giorni", con le altre: "270 giorni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 1966
SARAGAT
MORO - BOSCO - REALE -
PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE