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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I ruoli aggiunti istituiti dall'articolo 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono soppressi.
Gli impiegati dei ruoli aggiunti in servizio alla data dell'entrata
in vigore della presente legge sono collocati nei corrispondenti
ruoli organici dell'Amministrazione di appartenenza, in qualifica
pari a quella rivestita, dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti
alla data suddetta, conservando l'anzianita' di carriera e di
qualifica maturata nel ruolo di provenienza.
Gli impiegati gia' appartenenti ai ruoli speciali transitori ed ai
ruoli aggiunti, che in attuazione di disposizioni legislative o per
concorso siano stati nominati in ruolo organico, conseguono a
domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data dell'entrata
in vigore della presente legge, l'inquadramento piu' favorevole al
quale avrebbero avuto diritto ai sensi del presente articolo, se
fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o nei ruoli
aggiunti, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' complessiva
maturata nel ruolo speciale transitorio, nel ruolo aggiunto e nel
ruolo organico.