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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Amnistia)
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia,
salvo quanto previsto dalla presente legge per i reati in materia
tributaria:
a) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva
non superiore nel massimo a 3 anni, oppure una pena pecuniaria, sola
o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera;
b) per il delitto di furto di piante o di legna nei boschi e di
pesce in acque demaniali e private, se concorre l'attenuante prevista
dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale; nonche' per il delitto di
appropriazione indebita, di furto e di truffa, qualora in tutti i
predetti reati ricorra non piu' di una aggravante anche speciale e
concorra, invece, l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del
Codice penale;
c) per il delitto di lesioni personali lievissime previsto
dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, se il fatto e'
commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la
madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea
retta;
d) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva
non superiore nel massimo a 4 anni, oppure una pena pecuniaria, sola
o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera, se il
reato e' stato commesso da minore degli anni 18 o da chi aveva
superato gli anni 70;
e) per i reati previsti e puniti dall'articolo 57 del Codice
penale, commessi dal direttore o vice direttore responsabile, quando
sia noto l'autore della pubblicazione;
f) per il delitto di diffamazione col mezzo della stampa, anche
se consistente nella attribuzione di un fatto determinato. Salvo il
disposto della lettera precedente, sono escluse dall'amnistia le
ipotesi prevedute dal terzo comma dell'articolo 596, nn. 1, 2, 3 del
Codice penale.
L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 316,
318, 319 ultima parte, 320, 321, 322 prima parte, 371, 443, 444, 445,
446, 447, 528, 530 del Codice penale, 14 e 15 della legge 8 febbraio
1948, n. 47, e articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591,
nonche' ai reati previsti dagli articoli 515 e 640 del Codice penale
se, per questi ultimi due reati, non ricorre l'applicazione
dell'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale.