Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1964,
n. 607, sono sostituiti con i seguenti:
"Con i decreti di cui al precedente comma, su designazione delle
Amministrazioni interessate, saranno nominati, oltre i rappresentanti
effettivi, anche i loro supplenti e saranno indicati il presidente ed
il vicepresidente della Commissione.
A segretario e segretario supplente della Commissione saranno
nominati funzionari di grado non inferiore a consigliere di seconda
classe, in servizio presso l'Amministrazione centrale del Tesoro".