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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alle tabelle numeri 1 e 4, annesse alla legge 12 novembre 1955, n.
1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
Tabella n. 1 - Quadro II - Ruolo dell'Arma dei carabinieri e Quadri
111, IV, V, VI - Ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria e genio;
Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente colonnello,
sono soppresse le parole: "superare il corso valutativo";
Tabella n. 4 - Quadro I - Ruolo dell'Arma dei carabinieri e Quadro
II - Ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e
genio;
Alla colonna 1, sono soppresse le parole: "corso valutativo. Essere
compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed aver riportato
un punto di classifica non inferiore a 16/20";
Alla colonna 4 sono soppresse le parole: "1/9 dell'organico del
grado".