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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il compenso giornaliero previsto dal primo comma dell'articolo 1
della legge 2 febbraio 1959, n. 30, per i componenti, le commissioni
degli esami di ammissione, di licenza, di idoneita' o di promozione
negli istituti di istruzione media, classica, scientifica,
magistrale, tecnica, professionale e artistica e' elevato da lire 400
a lire 700.