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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge
28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento di nuovi incarichi di
insegnamento, gli incarichi triennali con scadenza al 30 settembre
1966, compresi quelli gia' prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 355,
nonche' quelli conferiti a norma della legge 15 febbraio 1963, n.
354, sono prorogati anche per l'anno scolastico 1966-1967.
Dalla proroga di cui al comma precedente sono esclusi gli incarichi
relativi all'insegnamento di applicazioni tecniche maschili e
femminili nella scuola media.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 1966
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE