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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Chiunque intende costituire un deposito di caffe' nazionalizzati,
crudi o torrefatti, ancorche' decaffeinizzati, deve munirsi di
apposita licenza, soggetta al solo diritto di bollo. Deve altresi'
munirsi della licenza chiunque intende sottoporre i caffe' predetti
ad una o piu' delle seguenti lavorazioni:
a) decaffeinizzazione dei caffe' crudi;
b) torrefazione dei caffe' crudi;
c) solubilizzazione dei caffe' torrefatti;
d) confezionamento dei caffe' torrefatti.
Agli effetti della presente legge, fra i caffe' torrefatti
s'intendono compresi quelli solubilizzati e quelli semplicemente
macinati.
Non sussiste l'obbligo della licenza per i depositi di caffe'
confezionato a norma dell'articolo 6, primo comma. Sono anche
esonerati dall'obbligo della licenza gli esercizi nei quali il caffe'
confezionato a norma dello articolo 6 viene venduto direttamente al
consumatore, ovvero viene trasformato in bevanda per la mescita al
pubblico; in detti esercizi, nei soli locali ove avviene la vendita o
la mescita al pubblico, e' consentito lo scondizionamento delle
confezioni nei limiti delle normali esigenze giornaliere della
vendita al minuto o della trasformazione al pubblico in bevanda.
Sono altresi' escluse dalla disciplina della licenza le scorte di
caffe' esistenti presso le famiglie e le altre convivenze, destinate
al diretto consumo. Tuttavia, se non sono costituite da caffe'
confezionato a norma dello articolo 6, primo comma, tali scorte non
possono superare il limite di 500 grammi per ciascun componente la
famiglia o la convivenza.
Sono infine esclusi dalla disciplina della licenza i campioni di
caffe' detenuti dagli spedizionieri, dagli agenti di commercio e
dagli importatori del settore.