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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste
il registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e di
pulcini.
Nel registro sono annotati gli estremi dell'immatricolazione
eseguita ai sensi dell'articolo 2 e devono essere tenute aggiornate
le notizie e i dati di cui all'articolo 3.