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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'esercizio per conto dello Stato della ferrovia metropolitana di
Roma (linea Termini-EUR) da effettuarsi dalla Societa' tranvie e
ferrovie elettriche di Roma (STEFER) ai sensi della legge 15 maggio
1954, n. 272, per un periodo di tre anni dalla data di attivazione
della ferrovia, e' prorogato di dieci anni.
In pendenza della stipula dell'atto di proroga dell'esercizio
provvisorio, che sara' approvato con decreto dei Ministri per i
trasporti e per l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il
Consiglio di Stato e registrato col pagamento dell'imposta fissa,
potranno essere accordati alla STEFER sussidi integrativi di
esercizio ai sensi dell'articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio
1938, n. 1121, salvo conguaglio.
A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni