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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 4 della legge 25 marzo 1958, n. 329, e' sostituito dal
seguente:
"Le pensioni dirette a carico del Fondo di previdenza per il
personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, decorrenti
da data successiva al 31 dicembre 1964, sono calcolate sulla base
della retribuzione complessiva percepita negli ultimi dodici mesi di
effettivo servizio e per la quale e' dovuto il contributo, con la
seguente percentuale: 32,50 per cento per i primi cinque anni di
effettivo servizio, aumentata dell'1,70 per cento dal 6° al 30° e
dell'1 per cento per ogni anno successivo al 30°".