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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I primi tre commi dell'articolo 35 del testo unico delle leggi
sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima
categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, sono
sostituiti dai seguenti:
"Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima
categoria debbono sempre destinare cinque decimi degli utili netti
annuali alla formazione ed all'aumento di una massa di rispetto.
Ove gli istituti facenti parte di una federazione non abbiano
costituito tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia
della federazione, due dei predetti cinque decimi dovranno sempre
essere accantonati quale fondo di garanzia della federazione ai sensi
dell'articolo 18 precedente, salvo il caso previsto dal penultimo
comma dello stesso articolo 18.
Gli altri cinque decimi possono essere assegnati ad opere di
beneficenza e di pubblica utilita'".
Il quarto comma dello stesso articolo 35 del testo unico predetto
e' soppresso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE