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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La spesa occorrente per il funzionamento della Corte
costituzionale, di cui all'articolo 5 della legge 27 febbraio 1965,
n. 49, e' elevata a lire 800 milioni.