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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 143, e' cosi'
modificato: a "Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a
concedere alla Societa' "Stabilimenti navali S.p.A. - Taranto" gia'
"Officine di costruzioni e riparazioni navali di Taranto" un
contributo di lire 1 miliardo per il bacino galleggiante di
carenaggio gia' costruito, subordinatamente alla presentazione da
parte della societa' stessa del certificato di collaudo dell'opera,
che dovra' essere rilasciato da apposita Commissione nominata da
detto Ministero.
La somma di lire 1 miliardo sara' stanziata nel bilancio del
Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 250 milioni in
ciascuno degli esercizi 1962-63 e 1963-64, di lire 125 milioni nel
periodo 10 luglio-31 dicembre 1964, di lire 250 milioni
nell'esercizio 1965 e di lire 125 milioni nell'esercizio 1966".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 maggio 1966
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO
- PIERACCINI - NATALI
Visto, il Guardasigilli: REALE