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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'esercizio 1966
per la concessione del concorso negli interessi su prestiti agrari di
conduzione di cui all'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454,
alle condizioni ivi previste.
All'onere relativo si fara' fronte mediante riduzione delle somme
relative alle autorizzazioni di spesa previste per l'esercizio 1966
dagli articoli 1 e 9 della legge 23 maggio 1964, n. 404, in ragione
rispettivamente di lire 1.500 milioni e di lire 1 miliardo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 giugno 1966
SARAGAT
MORO - RESTIVO - COLOMBO
- PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE