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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Chiunque circoli con una autovettura, anche se adibita ad uso
promiscuo, che trasporti un numero di persone superiore a quello
indicato nella carta di circolazione o indicato nel decreto del
Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di cui al comma
seguente, e' punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000. E'
consentito il trasporto in soprannumero di 2 ragazzi di eta'
inferiore agli anni 10.
Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile stabilira' con
proprio decreto il numero massimo di persone trasportabili sugli
autoveicoli gia' immatricolati all'atto dell'entrata in vigore della
presente legge;
per gli autoveicoli successivamente immatricolati, esso verra'
determinato in sede di omologazione e di accertamento dei requisiti
di idoneita' alla circolazione e dovra' risultare dalla carta di
circolazione.
Tali disposizioni si applicano anche agli autoveicoli destinati al
trasporto non contemporaneo di persone e di cose.