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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La tabella annessa alla legge 7 ottobre 1957, n. 969, concernente
assegni ai palombari e sommozzatori della Marina e loro guide, si
applica anche ai palombari, sommozzatori e loro guide facenti parte
del personale civile e operaio della Marina.
Gli assegni di cui alla tabella stessa non sono cumulabili con i
soprassoldi previsti dall'articolo 22, lettera a), della legge 5
marzo 1961, n. 90.