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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo
luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di
proposte di ricompense al valore, non si applica per quanto concerne
la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al
valor militare alla frazione Pietransieri del comune di Roccaraso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 giugno 1966
SARAGAT
MORo - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: - REALE