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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1962, n. 68,
e' sostituito dal seguente:
"A favore di tutti coloro che intendano costruire, ricostruire,
ampliare od adattare immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di
locande, nonche' autostelli, ostelli per la gioventu', case per
ferie, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero
e stabilimenti idro-termali e balneari puo' essere concesso un
contributo del 3 per cento annuo nel pagamento dell'importo dei mutui
da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati fino
alla meta' della spesa riconosciuta per l'esecuzione delle opere
murarie ed impianti fissi compreso l'acquisto del terreno o
dell'immobile da adattare".
L'ultimo comma dello stesso articolo 1 della succitata legge e'
sostituito dal seguente:
"La durata dei contributi e' stabilita in anni venticinque per le
spese relative alla esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi,
all'acquisto del suolo e dell'immobile da adattare; ed in anni dieci
per le spese riguardanti l'ammodernamento e l'acquisto
dell'arredamento".