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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono abrogate le disposizioni che prevedono, a seguito di condanna
penale o di provvedimento disciplinare, la perdita, la riduzione o la
sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro Ente
pubblico al conseguimento e al godimento della pensione e di ogni
altro assegno od indennita' da liquidarsi in conseguenza della
cessazione del rapporto di dipendenza.