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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Durante l'aspettativa per mandato parlamentare, i dipendenti dello
Stato che rivestono qualifica con coefficiente di stipendio non
inferiore a 900, e quelli di corrispondente ex grado gerarchico,
nonche' gli impiegati civili della carriera direttiva delle
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che
rivestono qualifica per la quale e' previsto un solo posto di
organico, sono collocati in soprannumero alla dotazione organica
della rispettiva qualifica con decreto del Ministro competente.
Restano ferme, per i magistrati dell'Ordine giudiziario, le norme
attualmente in vigore.