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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alle famiglie dei cittadini italiani caduti sul lavoro nella
giornata del 16 febbraio 1966 per la sciagura di Robici (Svizzera) e'
assegnata la somma di lire due milioni aumentabile di un decimo per
ogni figlio minore degli anni 21 o inabile al lavoro.
La predetta somma, con gli eventuali aumenti, e' corrisposta al
coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli minori o inabili al
lavoro. In mancanza del coniuge o dei figli minori o inabili, la
somma predetta verra' corrisposta ai genitori e, nel caso che nessuno
dei genitori risulti viventi, ai fratelli o alle sorelle minori o
inabili al lavoro, risultanti a carico del caduto.
L'assegnazione e' fatta in aumento di ogni spettanza dipendente
dalle norme di previdenza sociale e dei contratti di lavoro.
L'erogazione del beneficio di cui al comma precedente e' effettuata
dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, previo accertamento di ufficio dell'autorita' consolare
competente per territorio.