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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva ai
sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, che intendano rimpatriare per compiere la
ferma di leva devono farne richiesta alle autorita' diplomatiche o
consolari.
I richiedenti che dagli accertamenti sanitari disposti dalle
autorita' diplomatiche o consolari risultino abili al servizio
militare sono avviati in Patria da dette autorita' al comando del
Distretto militare o della Capitaneria di porto competenti.
Le spese di viaggio sono anticipate dalle autorita' diplomatiche o
consolari e poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.