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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1949, n. 33,
e' sostituito dal seguente:
"Il limite massimo di lire 5 milioni e' elevato a lire 12 milioni,
previsto come valore delle assegnazioni ai soci in regime di
privilegio, da parte di societa' cooperative agricole od edilizie in
possesso dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste
dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile
1945, n. 141".