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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine del 30 giugno 1966, di cui alle disposizioni
dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 1965, n. 1394, ed alle
disposizioni degli articoli 1 e 3 della legge 17 dicembre 1965, n.
1395, e' prorogato al 31 dicembre 1966, o alle successive scadenze
consuetudinarie.
La proroga di cui sopra ha efficacia per tutti i contratti ancora
in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.
Fino alla data del 31 dicembre 1966 continuano ad osservarsi le
disposizioni di cui al rispettivo articolo 2 delle leggi indicate nel
primo comma.