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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'ammontare dell'imposta unica sull'energia elettrica dovuta
dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per gli anni 1963, 1964 e
1965, ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e successive
modificazioni, integrazioni e norme di attuazione, esclusi gli
importi gia' versati alla data di entrata in vigore della presente
legge, e' corrisposto mediante versamenti semestrali di uguale
importo da effettuarsi entro il 20 giugno e il 20 dicembre degli anni
dal 1966 al 1968.
Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione
per gli eventuali supplementi d'imposta derivanti dalla revisione
delle dichiarazioni.