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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine stabilito dall'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963,
n. 129, entro il quale deve essere deliberato il progetto del piano
regolatore generale degli acquedotti, e' prorogato di due anni. Sono
parimenti prorogati di due anni il termine per l'approvazione del
piano di cui al quarto comma dell'articolo 3 e quello del primo comma
dell'articolo 5.