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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Le agevolazioni previste per la distillazione agevolata a norma del
decreto-legge 18 marzo 1965, n. 140, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 maggio 1965, n. 455, si applicano, fino a due mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, alle residue partite di
vino acquistate dagli enti in esecuzione del decreto ministeriale 18
giugno 1965, sotto l'osservanza delle formalita' e modalita' che
saranno stabilite dal Ministero per le finanze.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1966
SARAGAT
MORO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE