Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per le imprese elettriche di cui e' stato disposto il trasferimento
all'Ente nazionale per l'energia elettrica con le leggi 6 dicembre
1962, n. 1643, e 27 giugno 1964, n. 452, alle quali e' stato
liquidato un indennizzo non superiore a lire 40.000.000, il pagamento
dell'importo dovuto e' effettuato in due semestralita'; per le
imprese alle quali e' stato liquidato un indennizzo compreso fra lire
40.000.000 e lire 200.000.000 il pagamento dell'importo dovuto e'
effettuato mediante versamento di due semestralita' di lire
20.000.000 ciascuna in linea capitale e, per il rimanente, in
semestralita' di lire 10.000.000 ciascuna in linea capitale.
L'eventuale importo risultante a credito dell'espropriato dopo il
pagamento dell'ultima semestralita' intera verra' pagato insieme con
questa ed in aggiunta alla stessa.