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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La vaccinazione contro la poliomielite e' obbligatoria per i
bambini entro il primo anno di eta' e deve essere eseguita
gratuitamente.
Il Ministro per la sanita' e' autorizzato, sentito il Consiglio
superiore di sanita', a determinare, con decreto da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, la qualita' e il tipo di vaccino da impiegare, i
modi e i tempi della sua somministrazione, le categorie di bambini
che per speciali condizioni possono essere dispensati temporaneamente
dall'obbligo e le modalita' della loro vaccinazione successiva anche
dopo il decorso del primo anno di eta'.