Legge Ordinaria n. 511 del 08/06/1966 (Pubblicata nella G.U. del 13 luglio 1966 n. 171)
Norme integrative all'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modifiche, sulle nuove costruzioni stradali ed autostradali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'Azienda  nazionale  autonoma delle strade (ANAS) e' autorizzata a
contrarre  mutui,  anche  obbligazionari, fino alla concorrenza di un
ricavo  netto di lire 46 miliardi per provvedere al completamento del
finanziamento    dei    lavori    di    costruzione   dell'autostrada
Salerno-Reggio    Calabria   ed   alla   costruzione   del   raccordo
dell'autostrada stessa con il porto di Reggio Calabria.
  Il  mutuo  di  cui al precedente comma e' ripartito in egual misura
negli esercizi finanziari 1967 e 1968.
  Per  quanto  non  previsto  dalla  presente  legge, si applicano le
disposizioni  di  cui  all'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n.
729.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 giugno 1966

                               SARAGAT

                                             MORO - MANCINI - COLOMBO

                                             Visto, il Guardasigilli:
REALE
 

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