Legge Ordinaria n. 512 del 24/06/1966 (Pubblicata nella G.U. del 13 luglio 1966 n. 171)
Norme sull'utilizzazione delle somme stanziate nel fondo per le esigenze del Territorio di Trieste, ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  fondo  consolidato  per  le  esigenze del Territorio di Trieste
previsto   dal   comma   secondo   dell'articolo   70   della   legge
costituzionale  31 gennaio 1963, n. 1, puo' essere destinato - previo
parere  della  Commissione  prevista dal terzo comma dell'articolo 70
della  legge  medesima  -  per non piu' di un terzo all'esecuzione di
programmi  da  realizzarsi  in  piu' anni finanziari e, comunque, non
oltre il termine di durata del fondo stesso.
  Il  Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia per
l'attuazione  dei  programmi di cui al comma precedente puo' assumere
impegni  anche  a carico degli anni finanziari successivi a quello in
corso  e,  comunque,  non  oltre  il  1971, nei limiti indicati nello
stesso precedente comma.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 giugno 1966

                               SARAGAT

                                                     MORO - COLOMBO -
                                                           PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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