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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il fondo consolidato per le esigenze del Territorio di Trieste
previsto dal comma secondo dell'articolo 70 della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, puo' essere destinato - previo
parere della Commissione prevista dal terzo comma dell'articolo 70
della legge medesima - per non piu' di un terzo all'esecuzione di
programmi da realizzarsi in piu' anni finanziari e, comunque, non
oltre il termine di durata del fondo stesso.
Il Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia per
l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente puo' assumere
impegni anche a carico degli anni finanziari successivi a quello in
corso e, comunque, non oltre il 1971, nei limiti indicati nello
stesso precedente comma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 giugno 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO -
PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE