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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In caso di rimozione dagli usi agevolati, per qualsiasi
destinazione, dei materiali e dei macchinari di provenienza estera,
importati in esenzione o con riduzione di diritti doganali ovvero con
la sospensione del dazio, e' dovuto il pagamento dei diritti stessi,
calcolati sulla base del valore proprio dei materiali e dei
macchinari al momento della loro rimozione e con l'applicazione delle
aliquote vigenti in tale momento.
I benefici di cui al comma precedente non possono essere concessi
se non a partire dal terzo anno dalla data di emissione della
bolletta doganale dalla quale risulta la concessione del beneficio
fiscale.
Puo' essere consentita la restituzione al fornitore estero, senza
pagamento dei diritti doganali dei quali e' stata chiesta la
esenzione, la sospensione a la riduzione dei materiali e dei
macchinari di cui al primo comma non utilizzati negli usi od impieghi
agevolati, oppure rimossi dagli usi od impieghi medesimi prima che
sia intervenuto il riconoscimento del beneficio da parte del
Ministero delle finanze.