Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La dotazione organica del ruolo degli operai della Zecca, di cui ai
decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, n. 1471, e
16 marzo 1963, n. 801, e' integrata con 30 unita' di operai di quarta
categoria manovali (coefficiente 148).
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in lire 45.000.000, si provvedera' mediante riduzione di
pari importo del fondo dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro, iscritto al capitolo 2191, dell'anno
finanziario 1966.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri
decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE