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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n.
1902, e successive modificazioni e' sostituito dai seguenti:
"Le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre tre
anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma.
Per i Comuni che entro un anno dalla scadenza del termine di
pubblicazione del piano abbiano presentato il piano stesso
all'Amministrazione dei lavori pubblici per l'approvazione, le
sospensioni di cui ai commi precedenti potranno essere protratte per
un periodo complessivo non superiore a cinque anni dalla data della
deliberazione di adozione del piano.
Quando, in seguito alle osservazioni del Ministero dei lavori
pubblici, si renda necessaria la riadozione del piano, le sospensioni
di cui ai due commi precedenti decorrono, per tutto il territorio
interessato dal piano stesso, dalla data della deliberazione comunale
di riadozione dei piani regolatori generali e particolareggiati".