Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli articoli 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 124, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive
modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 110. - Nessuno sotto qualsiasi titolo puo' ricevere o far
ricevere giuoco sul lotto pubblico senza essere autorizzato
dall'Amministrazione.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 25
mila.
"Art. 111. - E' proibito vendere o esporre in vendita biglietti del
lotto pubblico fuori del luogo destinato all'esercizio del lotto
stesso.
Il trasgressore e' soggetto alla pena pecuniaria da lire 3 mila a
lire 6 mila.
"Art. 112. - Per inosservanza delle condizioni, o di alcune
soltanto di esse, imposte nel decreto di autorizzazione delle
operazioni previste negli articoli 40 e 42, si applica la pena
pecuniaria da lire 25 mila a lire 100 mila.
"Art. 113. - E' proibito come violazione del monopolio dello Stato
il lotto clandestino esercitato in qualsiasi modo e sotto qualsiasi
forma.
Agli effetti della precedente disposizione s'intende proibito
qualsiasi lotto fatto clandestinamente con promessa ai giuocatori di
premi in denaro o mediante raccolta o sottoscrizione di poste sopra
combinazioni di numeri, lettere o indici, ordinati in modo uguale o
simile al lotto pubblico.
Colui che viola le disposizioni contenute nei commi primo e secondo
e' punito con la reclusione da 1 a 8 mesi e con la multa da lire 50
mila a lire 250 mila.
Nel caso di abitualita' o professionalita' nel reato, alla liberta'
vigilata puo' essere aggiunta la cauzione di buona condotta.
Il giuocatore, quando non sia concorso nella impresa o nella
organizzazione del lotto clandestino, e' punito soltanto con la multa
da lire 5 mila a lire 10 mila.
"Art. 114. - Salvo quanto previsto negli articoli 39 e 40 e'
proibita qualsiasi operazione di lotteria o di sorte in genere, in
cui si faccia dipendere il guadagno o l'attribuzione di un premio in
danaro o in beni mobili od immobili da una estrazione, tanto se
questa estrazione venga fatta appositamente come se si faccia
riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte.
Colui che viola la suddetta norma e' punito con la multa da lire
100 mila a lire 500 mila.
Qualora l'operazione rimanga circoscritta a poche persone ed il
premio risulti di scarso valore si applica la multa da lire 10 mila a
lire 100 mila.
Incorre nella pena di cui al comma secondo colui che nelle
operazioni previste nell'articolo 40 supera i limiti di valore
stabiliti nello stesso articolo.
Qualora nelle tombole l'eccedenza non superi il 10 per cento del
limite di valore dei premi, si applica la multa da lire mille a lire
10 mila.
Il giuocatore, quando non sia concorso nella impresa o nella
organizzazione delle operazioni di cui al comma primo, e' punito con
l'ammenda da lire 5 mila a lire 10 mila.
"Art. 115. - Colui che in qualsiasi modo annunzia al pubblico le
operazioni menzionate negli articoli 113 e 114, anche con la semplice
indicazione del luogo ove si vendono i titoli od i biglietti, e'
punito con la ammenda da lire 15 mila a lire 150 mila.
"Art. 116. - E' vietata qualunque operazione che nei modi o nelle
forme indicate nelle disposizioni seguenti abbia per oggetto la
cessione di obbligazioni di prestiti a premio autorizzati nella
Repubblica, ed anche del solo diritto di concorrere individualmente o
in partecipazione all'alea di quei premi.
Agli effetti della disposizione precedente si intende vietata tanto
la cessione fatta mediante emissione di titoli complessivi
riferentisi a piu' prestiti, quando la cessione di titoli interinali
aventi per oggetto di dividere le obbligazioni o di frazionare i
versamenti per essi stabiliti. Si intendono altresi' vietate le
operazioni che si facciano senza emissione di nuovi titoli riunendo o
combinando titoli di prestiti a premi con titoli di altre imprese di
qualsiasi natura e provenienza.
Colui che viola le disposizioni contenute nei commi primo e secondo
e' punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila.
Se il premio e' di valore rilevante la pena e' raddoppiata.
"Art. 117. - E' proibita la riffa offerta al pubblico, fatta
mediante sorteggio di uno o piu' numeri o con riferimento alle
estrazioni del lotto pubblico.
Colui che offre la riffa e' punito con l'ammenda da lire 5 mila a
lire 50 mila.
Se l'oggetto della riffa e' di valore rilevante ovvero se l'offerta
e' clandestina, la pena e' aumentata.
"Art. 118. - E' proibita la vendita e la distribuzione nel
territorio dello Stato di biglietti di lotterie aperte all'estero o
di titoli di prestiti stranieri a premi, ancorche' i premi
rappresentino rimborsi di capitali o pagamento di interessi.
E' proibito ugualmente di raccogliere sottoscrizioni per le
lotterie e per i prestiti anzidetti.
Colui che viola le disposizioni contenute nel presente articolo e'
punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila.
"Art. 119. - Colui che in qualsiasi modo annunzia al pubblico le
operazioni menzionate negli articoli 116 e 118 anche con la semplice
indicazione del luogo dove si vendono i biglietti di lotteria ed i
titoli di prestiti a premi, e' punito con l'ammenda da lire 15 mila a
lire 150 mila.
"Art. 120. - Le pene prevedute negli articoli precedenti sono
aumentate se il reato e' commesso con il mezzo della stampa e della
radiotelevisione.
"Art. 121. - Il giuocatore, compratore o sottoscrittore di
biglietti, cartelle e numeri, quando non sia concorso nella impresa e
nella organizzazione della lotteria e dei prestiti di cui
all'articolo 118 e' punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 10
mila.
"Art. 124. - Chiunque promuove od organizza concorsi od operazioni
a premi contemplati dagli articoli 43 e 47 senza avere ottenuto la
prescritta autorizzazione o senza aver pagato la relativa tassa, e'
punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila.
Qualora le manifestazioni di cui al comma precedente siano
continuate dopo essere stata rilevata l'infrazione o notificato il
provvedimento di revoca previsto dall'articolo 55, il trasgressore e'
punito con la ammenda da lire 100 mila a lire un milione.
Chi senza essere concorso nella organizzazione, vende od espone in
vendita i prodotti oggetto del concorso o della operazione a premio,
e' soggetto alla pena pecuniaria da lire 5 mila a lire 50 mila.
Per la violazione della disposizione di cui al primo comma
dell'articolo 62 si applica l'ammenda da lire 25 mila a lire 500
mila; per l'inadempienza dell'obbligo di cui al comma secondo
dell'articolo 62 si applica l'ammenda da lire 10 mila a lire 50
mila".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1966
SARAGAT
MORO - PRETI - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE