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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Vendita di sali all'industria
L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e' autorizzata a
vendere all'industria, con l'osservanza di particolari cautele da
essa stabilite, i sali in esenzione da imposta, sempre quando
attraverso i processi industriali i sali non rimangano comunque
incorporati in prodotti atti ad essere impiegati nell'alimentazione
umana.
Il prezzo di vendita dei sali all'industria e' stabilito con
decreto del Ministro per le finanze, su proposta del Consiglio di
amministrazione dei Monopoli.