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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'esecuzione, da parte del Magistrato alle acque di Venezia, di
opere urgenti ed indifferibili per la conservazione del porto e della
laguna di Venezia e dei litorali e manufatti che li difendono, e'
autorizzata la spesa di lire 12 miliardi, ripartiti in ragione di
lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969.