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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A compensazione della perdita subita dai Comuni a seguito della
totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino, e' attribuita ai
Comuni stessi, per l'anno 1963, una integrazione a carico del
bilancio dello Stato, pari all'ammontare delle riscossioni conseguite
dai Comuni medesimi nell'anno 1959 per imposta di consumo sul vino e
relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle somme
eventualmente percepite nello stesso anno 1963, a titolo di
compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata sui
vini e sulle carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre
1959, n. 1079.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad erogare ai Comuni con
popolazione non superiore ai 60.000 abitanti acconti provvisori
commisurati alla meta' del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo
di imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed
addizionali.
Per l'erogazione della integrazione e degli acconti previsti dai
precedenti commi valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della
legge 18 dicembre 1959, numero 1079, modificato dall'articolo 1 della
legge 20 ottobre 1960, n. 1305.