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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Lo stipendio degli aiutanti di battaglia dell'Esercito,
dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza e' fissato
nella misura annua lorda iniziale di lire un milione e
cinquecentomila.
L'assegno personale di cui all'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e' determinato,
per gli aiutanti di battaglia, tenuto conto del compenso mensile per
lavoro straordinario dovuto, in ragione di quindici ore, al personale
civile avente qualifica di archivista capo.