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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini dell'applicazione del diritto speciale previsto
dall'articolo 6, comma secondo, della legge 2 luglio 1952, n. 703, le
Commissioni provinciali di cui all'articolo 22 del testo unico per la
finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive
modificazioni, determinano, entro il mese di ottobre di ogni anno, il
valore medio delle varie acque da tavola minerali e naturali le cui
sorgenti si trovino nel territorio della Provincia.
Tale valore e' pari al 40 per cento di quello determinato dalle
dette Commissioni ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo
sulle medesime acque.
Sulla base del valore come sopra determinato, i Comuni interessati,
entro il mese di dicembre, stabiliscono la misura concreta del
diritto speciale da applicare nell'anno successivo, entro il limite
massimo del 3 per cento.