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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assicurazione obbligatoria contro le malattie prevista dalla
legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e
integrazioni, e' estesa ai religiosi e religiose indicati dalla legge
3 maggio 1956, n. 392, nonche' a quelli soggetti all'iscrizione per
l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia presso Casse, Istituti od
Enti in genere, di cui all'articolo 1, n. 2, della legge 4 agosto
1955, n. 692.
I religiosi e le religiose di cui al precedente comma sono iscritti
ad Istituti, Enti o Casse gestori dell'assicurazione obbligatoria
contro le malattie diversi dallo Istituto nazionale per
l'assicurazione contro le malattie, qualora prestino la loro
attivita' presso enti o datori di lavoro per i dipendenti dei quali
l'obbligo dell'assicurazione predetta e' previsto dalla legge presso
uno di detti Istituti, Enti o Casse.