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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga agli articoli 1, 2 e 3 del regio decreto-legge 8 marzo
1934, n. 736, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1090, e'
ammessa l'importazione in Italia della corteccia di cincona, dei sali
di chinino e degli alcaloidi estratti dalla cincona sia allo stato di
purezza, che mescolati ad altre sostanze, nonche' dei preparati
sussidiari del chinino e degli antimalarici sintetici.