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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Aeronautica, addetti ai
servizi della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio,
per poter essere adibiti alle operazioni di controllo dello spazio
aereo devono essere in possesso di apposita abilitazione conseguita
con il superamento dei corsi formativi all'uopo istituiti dal
Ministero della difesa.
L'abilitazione e' di I, di II e di III grado, in relazione alle
operazioni da compiere. Le operazioni connesse a ciascun grado di
abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro per la difesa,
di concerto con il Ministro per il tesoro.